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Concessione della cittadinanza italiana

Ultima modifica 22 febbraio 2022

Concessione della cittadinanza italiana a cittadini stranieri coniugati con italiani

Il cittadino straniero, o apolide, coniugato con un cittadino italiano può chiedere di acquistare, ai sensi dell’art. 5 della legge 5 febbraio 1992, n. 91 e successive modifiche e integrazioni, la cittadinanza italiana. Può fare la richiesta se:

  • risiede legalmente in Italia da almeno due anni dopo il matrimonio; (*)
  • risiede all’estero, dopo tre anni dalla data del matrimonio (*).

(*) Tali termini sono ridotti della metà in presenza di figli nati o adottati dai coniugi.

Al momento dell’adozione del decreto di concessione della cittadinanza, non deve essere intervenuto scioglimento, annullamento o cessazione degli effetti civili del matrimonio e non deve sussistere la separazione personale dei coniugi.
La domanda di cittadinanza va presentata alla Prefettura del luogo di residenza. Se risiedi all’estero, puoi presentare domanda alla competente Autorità diplomatico-consolare. L’istanza, compilata sull’apposito modello, sul quale va apposta una marca da bollo da 16,00 euro deve essere corredata oltre che della documentazione di rito, dalla ricevuta di versamento di un contributo pari a € 250,00.
Concessione della cittadinanza italiana a cittadini stranieri residenti in Italia.

I cittadini stranieri residenti in Italia possono chiedere, ai sensi dell’art. 9 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, comma 1, e successive modifiche e integrazioni (comprese le disposizioni di cui alla legge 15 luglio 2009, n.94), la cittadinanza italiana che verrà concessa con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell’Interno. Si può fare la richiesta se:

  • si è nati in Italia e vi  si risiede legalmente da almeno 3 anni (art.9, c.1, lett.a)
  • si è figlio o nipote in linea retta di cittadini italiani per nascita, e  si risiede legalmente in Italia da almeno 3 anni (art.9, c.1, lett.a)
  • si è maggiorenne, adottato da cittadino italiano, e  si risiede legalmente in Italia da almeno 5 anni, successivi all'adozione (art.9, c.1, lett.b)
  • ha prestato servizio, anche all’estero, per almeno 5 anni alle dipendenze dello Stato Italiano (nel caso di servizio all’estero, non occorre stabilire la residenza in Italia e si può  presentare domanda alla competente autorità consolare) (art.9, c.1, lett.c)
  • si è cittadino U.E. e si risiede legalmente in Italia da almeno 4 anni (art.9, c.1, lett.d)
  • si è apolide o rifugiato e si risiede legalmente in Italia da almeno 5 anni (art.9, c.1, lett.e)
  • si è cittadino straniero e si risiede legalmente in Italia da almeno 10 anni (art.9, c.1, lett.f)

La domanda di cittadinanza va presentata alla Prefettura del luogo di residenza. Se risiedi all’estero, puoi presentare domanda alla competente Autorità diplomatico-consolare. L’istanza, compilata sull’apposito modello, sul quale va apposta una marca da bollo da 14,62 euro, deve essere corredata, oltre che dalla documentazione di rito, dalla ricevuta di versamento di un contributo pari a € 200,00.

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