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Cittadinanza Iure Sanguinis

Ultima modifica 28 settembre 2022

Cos'è

La richiesta di cittadinanza jure sanguinis, cioè attraverso la linea di sangue, riguarda i discendenti di cittadini italiani, nati in uno Stato Estero.

La competenza ad effettuare il riconoscimento della cittadinanza italiana al soggetto iscritto nei registri della popolazione residente è del Sindaco del Comune ove l'interessato ha stabilito la propria residenza.

Solamente se la persona ha stabilito la propria residenza nel Comune Amelia è possibile avviare questo procedimento.

Qualora l'interessato non intendesse stabilirsi in Italia, è possibile espletare tale procedura presso la Rappresentanza Consolare Italiana competente in relazione alla località straniera di dimora abituale.

A chi si rivolge

Potranno avviare il procedimento di riconoscimento della cittadinanza jure sanguinis presso il Comune di Amelia solo coloro che vi avranno stabilito la residenza come previsto ai sensi dell'Art. 3 del D.P.R. n.223/1989.

Si precisa che l'iscrizione in Anagrafe, di tali soggetti rivendicanti la cittadinanza italiana, deve seguire le modalità disciplinanti l'iscrizione nell'anagrafe della popolazione residente degli stranieri. Presupposto per l'iscrizione in Anagrafe è la sussistenza della dimora abituale, che verrà puntualmente accertata.

Chi può fare domanda

I diretti interessati ad ottenere la cittadinanza jure sanguinis.

Accedere al servizio

1 - ISCRIZIONE ANAGRAFICA

In via preliminare è necessario procedere a richiedere ed ottenere la residenza, in quanto qualsiasi istanza volta al riconoscimento della cittadinanza jure sanguinis, presentata prima della definizione del procedimento della verifica della residenza anagrafica, non sarà presa in considerazione.

Non verrà altresì valutata la documentazione prima che l'interessato stabilisca la propria residenza nel Comune di Amelia, ne' se presentata direttamente ai nostri Uffici ne' se trasmessa telematicamente.

 

2 - PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA PER IL RICONOSCIMENTOD DELL'ISTANZA JURE SANGUINIS

All'istanza, redatta su carta legale e secondo i modelli forniti dall'Ufficio di Stato Civile, dovrà essere necessariamente allegata la seguente documentazione prevista dalla Circolare K 28.1 del 08/04/1991:

  • Estratto dell'atto di nascita dell'avo italiano emigrato all'estero rilasciato dal Comune italiano dove egli nacque;
  • Atti di nascita, muniti di traduzione ufficiale nella lingua italiana, di tutti i suoi discendenti in linea retta, compreso quello della persona rivendicante il possesso della cittadinanza italiana;
  • Atto di matrimonio dell'avo italiano emigrato all'estero munito di traduzione ufficiale italiana (se formato all'estero);
  • Atti di matrimonio dei suoi discendenti, in linea retta, compreso quello dei genitori della persona che richiede il riconoscimento della cittadinanza italiana;
  • Atti di morte dell'avo e dei suoi discendenti;
  • Certificato rilasciato dalle competenti Autorità dello Stato Estero di emigrazione (dell'avo), munito di traduzione ufficiale in lingua italiana, attestante che l'avo italiano a suo tempo emigrato dall'Italia non acquistò la cittadinanza dello Stato Estero di Emigrazione anteriormente alla nascita dell'ascendente dell'interessato. Questo certificato (c.d. certificato negativo di naturalizzazione) deve contenere tutti i nomi e le generalità con cui è stato identificato l'avo negli atti cui si riferiscono;
  • Copia integrale dell'atto di nascita dei figli minori dell'interessato tradotta e legalizzata.

I sopracitati documenti devono essere tradotti integralmente e legalizzati e devono riguardare tutte le persone coinvolte in linea retta (dall'avo fino a colui che richiede il riconoscimento della cittadinanza italiana).

  • passaporto, con regolare visto di ingresso, o dichiarazione di presenza. L'interessato deve risultare regolarmente soggiornante, pertanto oltre il termine di 90 giorni di soggiorno in Italia è necessario che la persona richieda il permesso di soggiorno per motivi di cittadinanza.

3 - DURATA DEL PROCEDIMENTO

A norma della Legge n. 241/1990, l'accertamento del possesso della cittadinanza italiana e al rilascio della relativa certificazione è soggetto al termine di conclusione di 180 giorni.

Il termine decorre dalla data di registrazione dell'istanza al Protocollo del Comune, cioè dalla sua data di presentazione all'Ufficio di Stato Civile.

I tempi di conclusione del procedimento non comprendono i tempi necessari per l'ulteriore eventuale fase integrativa dell'efficacia del provvedimento conclusivo.

I termini sono altresì sospesi fino all'ottenimento delle certificazioni e delle attestazioni consolari previste dalle circolari vigenti in materia per il riconoscimento della cittadinanza jure sanguinis.

Il Comune di Amelia non può garantire che i tempi del riconoscimento della cittadinanza italiana siano contenuti in tempi brevi, dato il coinvolgimento di altre Autorità all'estero. Infatti i tempi variano in ragione dei Consolati da interpellare e dai tempi di risposta dei medesimi.

4 - CHIUSURA DEL PROCEDIMENTO

Conclusa l'istruttoria, accertati tutti i presupposti di legge, viene riconosciuta la cittadinanza italiana mediante provvedimento del Sindaco e trascrizione nei registri dello Stato Civile degli atti di nascita e di matrimonio dell'interessato, oltrechè di nascita dei suoi figli minori.

Dove recarsi

Piazza Matteotti n. 3 – 05022 Amelia

È necessario prendere un apuntamento

 

Costi e vincoli

  1. 1 Marca da bollo (da apporre sull'istanza di riconoscimento)

16,00 Euro

- TRADUZIONE INTEGRALE

Per traduzione integrale si intende che gli atti devono comprendere anche la traduzione delle legalizzazioni straniere, ma NON SI DEVE EFFETTUARE LA TRADUZIONE DEI NOMI delle persone indicate sugli atti, che nelle traduzioni devono rimanere tali e quali.

L'atto dovrà riportare eventuali annotazioni di rettifica e nella documentazione dovrà essere inserita la relativa sentenza, tradotta e legalizzata.

La traduzione dovrà essere certificata conforme al testo straniero dall'Autorità diplomatica italiana competente, oppure da un traduttore in Italia che con giuramento innanzi alla Cancelleria del Tribunale (asseverazione) abbia reso la propria traduzione ufficiale.

- LEGALIZZAZIONE

Per legalizzazione si intende che il Consolato o Ambasciata Italiana competente per territorio, deve legalizzare sia le firme sui certificati originali sia le firme dei traduttori sulle traduzioni allegate ai certificati stessi.

Se gli atti sono emessi da uno Stato che ha aderito alla Convenzione dell'Aja del 1961, che prevede l'Apostille, anche la legalizzazione della traduzione può essere effettuata tramite Apostille, qualora i traduttori giurati abbiano la firma depositata presso gli organi competenti ad apporla.

- FORMATO DEI DOCUMENTI

Si devono produrre copie integrali (e non estratti per riassunto) degli atti di stato civile formati all'estero.

Tali documenti saranno accettati solo in formato cartaceo.

ARGENTINA - ATTI IN FORMATO DIGITALE

Per quanto riguarda la Repubblica Argentina, il formato cartaceo e quello digitale (rilasciato su supporto elettronico e con firma digitale) hanno piena e vigente validità giuridica e sono tra loro alternativi (esclusivamente per le Giurisdizioni sotto indicate).

Per quanto riguarda la "validità" degli Atti, si segnala che in generale questi documenti non hanno validità temporale determinata dagli uffici che li rilasciano per la loro presentazione fuori dalle rispettive giurisdizioni, sempre che mantengano i requisiti formali indicati secondo normativa argentina.

Pertanto i documenti rilasciati da aprile 2019, tutte le Apostille e Legalizzazioni in formato elettronico assicurano l'autenticità del documento tanto quanto quelle apposte sul documento cartaceo.

Sono accettati e ritenuti validi gli Atti rilasciati in supporto elettronico e con firma digitale se provenienti dalle seguenti Giurisdizioni argentine:

- Provincia di Buenos Aires

- Provincia di Mendoza     

- Ciudad Autonoma de Buenos Aires

- Provincia di Misione

- Provincia di Catamarca

- Provincia di Rio Negro

- Provincia del Chaco                           

- Provincia di Salta

- Provincia di Cordoba

- Provincia di San Juan

- Provincia di Corrientes

- Provincia di Santa Fe

- Provincia di Entre Rios

- Provincia di Santiago del Estero    

- Provincia di Jujuy 

Al contrario saranno accettati unicamente Atti in supporto cartaceo con firma olografa quelli provenienti dalle Giurisdizioni argentine di: Provincia del Chubut, Provincia di Neuquen, Provincia di Formosa, Provincia di San Luis, Provincia di La Pampa, Provincia di Santa Cruz, Provincia di La Rioja, Provincia di Tucuman, Provincia di Tierra del Fuego, Antartida e Islas del Atlantico Sur.

Tempi e scadenze

180

GIORNI

Giorni medi di attesa dalla richiesta

Casi particolari

RICHIESTA DI DOCUMENTAZIONE SU AVI - Dal 1860

Le richieste di eventuale documentazione su avi italiani è disponibile a partire dall'anno 1860.

Il Comune di Amelia custodisce i Registri di Stato Civile solamente degli eventi di nascita, matrimonio e morte avvenuti nel territorio di Amelia.

Tali certificati, se posseduti, potranno essere trasmessi solo tramite e-mail e pec. Per avere l'originale cartaceo è necessario che l'interessato (o un suo delegato) si presenti presso l'Ufficio di Stato Civile del Comune di Amelia oppure che lo stessi invii al predetto Ufficio busta preaffrancata per la ricezione dei certificati richiesti.

RICHIESTA DI DOCUMENTAZIONE SU AVI - Prima del 1860

Prima dell'anno 1860 la documentazione è contenuta nei registri Parrocchiali del Comune di Nascita.

 

DOMANA IURE SANGUINIS
28-09-2022

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