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Rendicontazione sull'utilizzo dei proventi relativi al Codice della Strada (art. 142 comma 12 quater del d.lgs 285/1992)

Proventi da sanzioni CDS

Ultimo aggiornamento: 29 maggio 2025, 15:40

L'art. 142 comma 12 quater del d.lgs 285/1992 prevede per tutti gli Enti locali l'obbligo di rendicontare, entro il termine del 31 maggio di ogni anno, i proventi relativi alle violazioni del Codice della strada dell'esercizio precedente. Con decreto del MIT di concerto con il Ministero dell'Interno del 30.12.2019 sono state impartite disposizioni di dettaglio sul predetto obbligo.

Le modifiche apportate al citato art. 142 dal d.l. 121/2021, convertito in legge, con modificazione, dalla legge 156/2021, hanno introdotto l'obbligo, in capo all'Ente locale, di publicare la relazione sui proventi in apposita sezione del proprio sito istituzionle entro trenta giorni dalla trasmissione. Il Ministero dell'Interno pubblicherà, a sua volta, sul proprio sito internet istituzionale, a decorrere dal 1 luglio 2022 le medesime relazioni pervenute dagli enti locali tramite il seguente  collegamento informatico: 

https://finanzalocale.interno.gov.it/apps/floc.php/in/cod/38

 

Allegati

Proventi per violazioni codice della strada. Certificazione anno 2025 

Proventi per violazioni codice della strada. Certificazione anno 2024 

Proventi per violazioni codice della strada. Certificazione anno 2023 

Proventi per violazioni codice della strada. Certificazione anno 2022

 

 

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