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Nel caso il contribuente non
abbia provveduto ad effettuare il versamento dell'imposta
comunale sugli immobili entro le scadenze previste, è possibile
effettuare il versamento tardivo applicando all'imposta dovuta
e non versata le sanzioni e gli interessi. Il "Ravvedimento
Operoso" è regolato dall'articolo 13 del Decreto Legislativo
n. 472/97 e dalla circolare delle Finanze n. 184/E del 13.07.1998
e successivo aggiornamento normativo pubblicato sulla
G.U. 25.04.2000 D.Lgs n. 99/2000. Riportiamo di seguito
la modalità operativa per effettuare il ravvedimento operoso
relativamente alla omissione del versamento del tributo, in
quanto risulta essere la più frequente.
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Omesso versamento del tributo
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Articolo 13 del d.lgs. n. 472/97 come modificato dal D.L. n. 185/08 (in corso di conversione)
Se il versamento viene effettuato entro 30 giorni dalla normale scadenza la sanzione è pari al 2,5% (1/12 del 30%) e gli interessi vanno calcolati a giorni sulla base della percentuale del 3% annuo.
Se il versamento viene effettuato oltre 30 giorni dalla normale scadenza la sanzione è pari al 3% (1/10 del 30%) dell'imposta dovuta e non versata e gli interessi vanno calcolati a giorni sulla base della percentuale del 3 % annuo.
Il contribuente che intende sanare la violazione dovrà munirsi di un normale bollettino di versamento I.C.I. (rosso) e compilarlo indicando nelle voci parziali (terreni agricoli, aree fabbricabili, abitazione principale, altri fabbricati, detrazione) l'esatto ammontare dell'imposta dovuta e non versata, mentre il totale da versare dovrà contenere, oltre all'imposta dovuta, le somme dovute per sanzioni ed interessi.
Al contribuente che pur avendo versato in ritardo l'imposta non ha effettuato il versamento comprensivo della sanzione ridotta e degli interessi, verrà inviato, nei termini di legge, un atto di liquidazione d'imposta con l'applicazione dell´intera sanzione (30%) e degli interessi previsti.
E´opportuno, ma non obbligatorio, comunicare di essersi avvalsi del ravvedimento all´ufficio tributi del comune.
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