CARATTERISTICHE DI RURALITA’ DEI FABBRICATI
AI FINI FISCALI IN VIGORE DAL 01/12/2007
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La mancanza anche di uno solo dei seguenti requisiti, determina
la natura del fabbricato come urbano ed il conseguente assoggettamento
all’I.C.I. come fabbricato urbano.
Decreto Legge del 01/10/2007 n. 159 - art. 42 – bis
convertito nella legge n. 222/2007
Titolo del provvedimento:
Interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per
lo sviluppo e
l'equità sociale.
Titolo del documento:
Fabbricati rurali
Testo: in vigore dal 01/12/2007 - inserito da: L del 29/11/2007
n. 222
1. In attuazione delle disposizioni recate dal comma 339,
lettera b), dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006,
n. 296, all'articolo 9 del decreto-legge 30 dicembre 1993,
n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio
1994, n. 133, e successive modificazioni, sono apportate
le seguenti modifiche:
a) al comma 3, la lettera a) e' sostituita dalle seguenti:
a) il fabbricato deve essere utilizzato quale abitazione:
1) dal soggetto titolare del diritto di proprietà
o di altro diritto reale sul terreno per esigenze connesse
all'attività agricola svolta;
2) dall'affittuario del terreno stesso o dal soggetto che
con altro titolo idoneo conduce il terreno a cui l'immobile
e' asservito;
3) dai familiari conviventi a carico dei soggetti di cui
ai numeri 1) e 2) risultanti dalle certificazioni anagrafiche;
da coadiuvanti iscritti come tali a fini previdenziali;
4) da soggetti titolari di trattamenti pensionistici corrisposti
a seguito di attività svolta in agricoltura;
5) da uno dei soci o amministratori delle società
agricole di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 29
marzo 2004, n. 99, aventi la qualifica di imprenditore agricolo
professionale;
a-bis) i soggetti di cui ai numeri 1), 2) e 5)
della lettera a) del presente comma devono rivestire la
qualifica di imprenditore agricolo ed essere iscritti nel
registro delle imprese di cui all'articolo 8 della legge
29 dicembre 1993, n. 580";
b) al comma 3, la lettera b) e' abrogata;
c) il terreno cui il fabbricato e' asservito deve avere
superficie non inferiore a 10.000 metri quadrati ed essere
censito al catasto terreni con attribuzione di reddito agrario.
Qualora sul terreno siano praticate colture specializzate
in serra o la funghicoltura o altra coltura intensiva, ovvero
il terreno e' ubicato in comune considerato montano ai sensi
dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 gennaio 1994, n.
97, il suddetto limite viene ridotto a 3.000 metri quadrati;
d) il volume di affari derivante da attività agricole
del soggetto che conduce il fondo deve risultare superiore
alla metà del suo reddito complessivo, determinato
senza far confluire in esso i trattamenti pensionistici
corrisposti a seguito di attività svolta in agricoltura.
Se il
terreno e' ubicato in comune considerato montano ai sensi
della citata legge n. 97 del 1994, il volume di affari derivante
da attività agricole del soggetto che conduce il
fondo deve risultare superiore ad un quarto del suo reddito
complessivo, determinato secondo la disposizione del periodo
precedente. Il volume d'affari dei soggetti che non presentano
la dichiarazione ai fini dell'IVA si presume pari al limite
massimo previsto per l'esonero dall'articolo 34 del decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;
e) i fabbricati ad uso abitativo, che hanno le caratteristiche
delle unità immobiliari urbane appartenenti alle
categorie A/1 ed A/8, ovvero le caratteristiche di lusso
previste dal decreto del Ministro dei lavori pubblici 2
agosto 1969, adottato in attuazione dell'articolo 13 della
legge 2 luglio 1949, n. 408, e pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 218 del 27 agosto 1969,
non possono comunque essere riconosciuti rurali.
c) il comma 3-bis e' sostituito dai seguenti:
3-bis. Ai fini fiscali deve riconoscersi carattere di ruralità
alle costruzioni strumentali necessarie allo svolgimento
dell'attività agricola di cui all'articolo 2135 del
codice civile e in particolare destinate:
a) alla protezione delle piante;
b) alla conservazione dei prodotti agricoli;
c) alla custodia delle macchine agricole, degli attrezzi
e delle
scorte occorrenti per la coltivazione e l'allevamento;
d) all'allevamento e al ricovero degli animali;
e) all'agriturismo;
f) ad abitazione dei dipendenti esercenti attività
agricole nell'azienda a tempo indeterminato o a tempo determinato
per un numero annuodi giornate lavorative superiore a cento,
assunti in conformità alla normativa vigente in materia
di collocamento;
g) alle persone addette all'attività di alpeggio
in zona di montagna;
h) ad uso di ufficio dell'azienda agricola;
i) alla manipolazione, trasformazione, conservazione, valorizzazione
o commercializzazione dei prodotti agricoli, anche se effettuate
da cooperative e loro consorzi di cui all'articolo 1, comma
2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228;
l) all'esercizio dell'attività agricola in maso
chiuso.
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3-ter. Le porzioni di immobili di cui al comma 3-bis, destinate
ad abitazione, sono censite in catasto, autonomamente, in
una delle categorie del gruppo A".
3. Ai fini del riconoscimento della ruralità degli
immobili agli effetti fiscali, i fabbricati o porzioni di
fabbricati destinati ad edilizia abitativa devono soddisfare
le seguenti condizioni:
a) il fabbricato deve essere posseduto dal soggetto titolare
del diritto di proprietà o di altro diritto reale
sul terreno, ovvero dall’affittuario del terreno stesso
o dal soggetto che ad altro titolo conduce
il terreno cui l’immobile è asservito, sempreché
tali soggetti rivestano la qualifica di imprenditore
agricolo, iscritti nel registro delle imprese di cui all’articolo
8 della legge 29 dicembre 1993,
n. 580*, o dai familiari conviventi a loro carico
risultanti dalle certificazioni anagrafiche
o da soggetti titolari di trattamenti pensionistici corrisposti
a seguito di attività svolta in
agricoltura o da coadiuvanti iscritti come tali ai fini
previdenziali; ( *modificato dall’articolo 2 comma
37 legge n. 286/2006)
b) l’immobile deve essere utilizzato quale abitazione
dai soggetti di cui alla lett. a), sulla base di un titolo
idoneo, ovvero da dipendenti esercitanti attività
agricole nella azienda a tempo indeterminato
o a tempo determinato per un numero annuo di giornate lavorative
superiore a cento, assunti nel rispetto
della normativa in materia di collocamento ovvero dalle
persone addette all’attività
di alpeggio in zone di montagna;
c) il terreno cui il fabbricato è asservito deve
avere superficie non inferiore a 10.000 metri quadrati ed
essere censito al catasto terreni con attribuzione di reddito
agrario. Qualora sul terreno siano praticate
colture specializzate in serra o la funghicoltura o altra
coltura intensiva, ovvero il terreno è
ubicato in comune considerato montano ai sensi dell’art.
1, co. 3 della L. 31.05.1994 n. 97, il suddetto
limite viene ridotto a 3.000 metri quadrati;
d) il volume di affari derivante da attività agricole
del soggetto che conduce il fondo deve risultare superiore
alla metà del suo reddito complessivo, determinato
senza far confluire in esso i trattamenti
pensionistici corrisposti a seguito di attività svolta
in agricoltura. Se il terreno è ubicato in
comune considerato montano ai sensi della citata L. 97/94,
il volume di affari derivante da attività
agricole del soggetto che conduce il fondo deve risultare
superiore ad un quarto del suo reddito
complessivo, determinato secondo la disposizione del periodo
precedente. Il volume d’affari
dei soggetti che non presentano la dichiarazione ai fini
dell’imposta sul valore aggiunto si presume
pari al limite massimo previsto per l’esonero dall’art.
34 del decreto del Presidente della Repubblica
26.10.1982 n. 633;
e) i fabbricati ad uso abitativo, che hanno le caratteristiche
delle unità immobiliari urbane appartenenti
alle categorie A/1 ed A/8, ovvero le caratteristiche di
lusso previste dal decreto del Ministro
dei lavori pubblici 2.8.1969, adottato in attuazione dell’articolo
13 della L. 2.7.1949 n. 408 e pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 27.8.1969, non possono
comunque essere riconosciuti rurali.
3 bis - Ai fini fiscali deve riconoscersi carattere rurale
alle costruzioni strumentali alle attività agricole
di cui all’art. 29 del testo unico delle imposte sui
redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica
22.12.1986, n. 917. Deve, altresì, riconoscersi carattere
rurale alle costruzioni strumentali all’attività
agricola destinate alla protezione delle piante, alla conservazione
dei prodotti agricoli, alla custodia delle macchine, degli
attrezzi e delle scorte occorrenti per la coltivazione,
nonché ai fabbricati destinati all’agriturismo”.
1. Fermi restando i requisiti previsti dal comma 3, si considera
rurale anche il fabbricato che non insiste
sui terreni cui l'immobile è asservito, purchè
entrambi risultino ubicati nello stesso Comune o
in Comuni confinanti.
2. Nel caso in cui l'unità immobiliare sia utilizzata
congiuntamente da più proprietari o titolari di altri
diritti reali da più affittuari,
ovvero da più soggetti che conducono il fondo sulla
base di un titolo idoneo, i requisiti
devono sussistere in capo ad almeno uno di tali soggetti.
Qualora sul terreno sul quale è
svolta l'attività agricola insistano più unità
immobiliari ad uso abitativo, i requisiti di ruralità
devono essere soddisfatti distintamente.
Nel caso di utilizzo di più unità ad uso abitativo,
da parte di componenti lo stesso
nucleo familiare, il riconoscimento di ruralità dei
medesimi è subordinato, oltre
che all'esistenza dei requisiti indicati nel comma 3, anche
al limite massimo di cinque vani catastali
o, comunque, di 80 metri quadrati per un abitante e di un
vano catastale, o, comunque, di
20 metri quadrati per ogni altro abitante oltre il primo.
La consistenza catastale è definita in base
ai criteri vigenti per il catasto dei fabbricati.
3. Non si considerano produttive di reddito di fabbricati
le costruzioni non utilizzate, purchè risultino soddisfatte
le condizioni previste dal comma 3, lettere a),c),d) ed
e). Lo stato di non utilizzo deve
essere comprovato da apposita autocertificazione con firma
autenticata, attestante l'assenza
di allacciamento alle reti dei servizi pubblici, dell'energia
elettrica, dell'acqua e del gas.”