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Mar 07 Febbraio 2012
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La cittą Caratteristiche di ruralità dei fabbricati
 

CARATTERISTICHE DI RURALITA’ DEI FABBRICATI AI FINI FISCALI IN VIGORE DAL 01/12/2007

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La mancanza anche di uno solo dei seguenti requisiti, determina la natura del fabbricato come urbano ed il conseguente assoggettamento all’I.C.I. come fabbricato urbano.

Decreto Legge del 01/10/2007 n. 159 - art. 42 – bis convertito nella legge n. 222/2007
Titolo del provvedimento:
Interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e
l'equità sociale.
Titolo del documento:
Fabbricati rurali
Testo: in vigore dal 01/12/2007 - inserito da: L del 29/11/2007 n. 222


1. In attuazione delle disposizioni recate dal comma 339, lettera b), dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, all'articolo 9 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 3, la lettera a) e' sostituita dalle seguenti:

a) il fabbricato deve essere utilizzato quale abitazione:

1) dal soggetto titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale sul terreno per esigenze connesse all'attività agricola svolta;

2) dall'affittuario del terreno stesso o dal soggetto che con altro titolo idoneo conduce il terreno a cui l'immobile e' asservito;

3) dai familiari conviventi a carico dei soggetti di cui ai numeri 1) e 2) risultanti dalle certificazioni anagrafiche; da coadiuvanti iscritti come tali a fini previdenziali;

4) da soggetti titolari di trattamenti pensionistici corrisposti a seguito di attività svolta in agricoltura;

5) da uno dei soci o amministratori delle società agricole di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, aventi la qualifica di imprenditore agricolo professionale;

a-bis) i soggetti di cui ai numeri 1), 2) e 5) della lettera a) del presente comma devono rivestire la qualifica di imprenditore agricolo ed essere iscritti nel registro delle imprese di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580";

b) al comma 3, la lettera b) e' abrogata;

c) il terreno cui il fabbricato e' asservito deve avere superficie non inferiore a 10.000 metri quadrati ed essere censito al catasto terreni con attribuzione di reddito agrario. Qualora sul terreno siano praticate colture specializzate in serra o la funghicoltura o altra coltura intensiva, ovvero il terreno e' ubicato in comune considerato montano ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 gennaio 1994, n. 97, il suddetto limite viene ridotto a 3.000 metri quadrati;
d) il volume di affari derivante da attività agricole del soggetto che conduce il fondo deve risultare superiore alla metà del suo reddito complessivo, determinato senza far confluire in esso i trattamenti pensionistici corrisposti a seguito di attività svolta in agricoltura. Se il
terreno e' ubicato in comune considerato montano ai sensi della citata legge n. 97 del 1994, il volume di affari derivante da attività agricole del soggetto che conduce il fondo deve risultare superiore ad un quarto del suo reddito complessivo, determinato secondo la disposizione del periodo precedente. Il volume d'affari dei soggetti che non presentano la dichiarazione ai fini dell'IVA si presume pari al limite massimo previsto per l'esonero dall'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;

e) i fabbricati ad uso abitativo, che hanno le caratteristiche delle unità immobiliari urbane appartenenti alle categorie A/1 ed A/8, ovvero le caratteristiche di lusso previste dal decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 agosto 1969, adottato in attuazione dell'articolo 13 della legge 2 luglio 1949, n. 408, e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 27 agosto 1969,
non possono comunque essere riconosciuti rurali.

c) il comma 3-bis e' sostituito dai seguenti:

3-bis. Ai fini fiscali deve riconoscersi carattere di ruralità alle costruzioni strumentali necessarie allo svolgimento dell'attività agricola di cui all'articolo 2135 del codice civile e in particolare destinate:
a) alla protezione delle piante;

b) alla conservazione dei prodotti agricoli;

c) alla custodia delle macchine agricole, degli attrezzi e delle
scorte occorrenti per la coltivazione e l'allevamento;

d) all'allevamento e al ricovero degli animali;

e) all'agriturismo;

f) ad abitazione dei dipendenti esercenti attività agricole nell'azienda a tempo indeterminato o a tempo determinato per un numero annuodi giornate lavorative superiore a cento, assunti in conformità alla normativa vigente in materia di collocamento;

g) alle persone addette all'attività di alpeggio in zona di montagna;

h) ad uso di ufficio dell'azienda agricola;

i) alla manipolazione, trasformazione, conservazione, valorizzazione o commercializzazione dei prodotti agricoli, anche se effettuate da cooperative e loro consorzi di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228;

l) all'esercizio dell'attività agricola in maso chiuso.
Servizio di documentazione tributaria
3-ter. Le porzioni di immobili di cui al comma 3-bis, destinate ad abitazione, sono censite in catasto, autonomamente, in una delle categorie del gruppo A".

3. Ai fini del riconoscimento della ruralità degli immobili agli effetti fiscali, i fabbricati o porzioni di fabbricati destinati ad edilizia abitativa devono soddisfare le seguenti condizioni:

a) il fabbricato deve essere posseduto dal soggetto titolare del diritto di proprietà o di altro diritto     reale sul terreno, ovvero dall’affittuario del terreno stesso o dal soggetto che ad altro titolo     conduce il terreno cui l’immobile è asservito, sempreché tali soggetti rivestano la qualifica di     imprenditore agricolo, iscritti nel registro delle imprese di cui all’articolo 8 della legge     29 dicembre 1993, n. 580*, o dai familiari conviventi a loro carico risultanti dalle certificazioni     anagrafiche o da soggetti titolari di trattamenti pensionistici corrisposti a seguito di attività svolta     in agricoltura o da coadiuvanti iscritti come tali ai fini previdenziali; ( *modificato dall’articolo 2     comma 37 legge n. 286/2006)
b) l’immobile deve essere utilizzato quale abitazione dai soggetti di cui alla lett. a), sulla base di un     titolo idoneo, ovvero da dipendenti esercitanti attività agricole nella azienda a tempo     indeterminato o a tempo determinato per un numero annuo di giornate lavorative superiore a     cento, assunti nel rispetto della normativa in materia di collocamento ovvero dalle persone     addette all’attività di alpeggio in zone di montagna;
c) il terreno cui il fabbricato è asservito deve avere superficie non inferiore a 10.000 metri quadrati     ed essere censito al catasto terreni con attribuzione di reddito agrario. Qualora sul terreno siano     praticate colture specializzate in serra o la funghicoltura o altra coltura intensiva, ovvero il terreno     è ubicato in comune considerato montano ai sensi dell’art. 1, co. 3 della L. 31.05.1994 n. 97, il     suddetto limite viene ridotto a 3.000 metri quadrati;
d) il volume di affari derivante da attività agricole del soggetto che conduce il fondo deve risultare     superiore alla metà del suo reddito complessivo, determinato senza far confluire in esso i     trattamenti pensionistici corrisposti a seguito di attività svolta in agricoltura. Se il terreno è ubicato     in comune considerato montano ai sensi della citata L. 97/94, il volume di affari derivante da     attività agricole del soggetto che conduce il fondo deve risultare superiore ad un quarto del suo     reddito complessivo, determinato secondo la disposizione del periodo precedente. Il volume     d’affari dei soggetti che non presentano la dichiarazione ai fini dell’imposta sul valore aggiunto si     presume pari al limite massimo previsto per l’esonero dall’art. 34 del decreto del Presidente della     Repubblica 26.10.1982 n. 633;
e) i fabbricati ad uso abitativo, che hanno le caratteristiche delle unità immobiliari urbane     appartenenti alle categorie A/1 ed A/8, ovvero le caratteristiche di lusso previste dal decreto del     Ministro dei lavori pubblici 2.8.1969, adottato in attuazione dell’articolo 13 della L. 2.7.1949 n.     408 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 27.8.1969, non possono comunque essere     riconosciuti rurali.


3 bis - Ai fini fiscali deve riconoscersi carattere rurale alle costruzioni strumentali alle attività agricole di cui all’art. 29 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22.12.1986, n. 917. Deve, altresì, riconoscersi carattere rurale alle costruzioni strumentali all’attività agricola destinate alla protezione delle piante, alla conservazione dei prodotti agricoli, alla custodia delle macchine, degli attrezzi e delle scorte occorrenti per la coltivazione, nonché ai fabbricati destinati all’agriturismo”.
1. Fermi restando i requisiti previsti dal comma 3, si considera rurale anche il fabbricato che non     insiste sui terreni cui l'immobile è asservito, purchè entrambi risultino ubicati nello stesso Comune     o in Comuni confinanti.
2. Nel caso in cui l'unità immobiliare sia utilizzata congiuntamente da più proprietari o titolari di altri     diritti reali da più affittuari, ovvero da più soggetti che conducono il fondo sulla base di un titolo     idoneo, i requisiti devono sussistere in capo ad almeno uno di tali soggetti. Qualora sul terreno sul     quale è svolta l'attività agricola insistano più unità immobiliari ad uso abitativo, i requisiti di ruralità     devono essere soddisfatti distintamente. Nel caso di utilizzo di più unità ad uso abitativo, da parte     di componenti lo stesso nucleo familiare, il riconoscimento di ruralità dei medesimi è subordinato,     oltre che all'esistenza dei requisiti indicati nel comma 3, anche al limite massimo di cinque vani     catastali o, comunque, di 80 metri quadrati per un abitante e di un vano catastale, o, comunque,     di 20 metri quadrati per ogni altro abitante oltre il primo. La consistenza catastale è definita in     base ai criteri vigenti per il catasto dei fabbricati.
3. Non si considerano produttive di reddito di fabbricati le costruzioni non utilizzate, purchè risultino     soddisfatte le condizioni previste dal comma 3, lettere a),c),d) ed e). Lo stato di non utilizzo     deve essere comprovato da apposita autocertificazione con firma autenticata, attestante     l'assenza di allacciamento alle reti dei servizi pubblici, dell'energia elettrica, dell'acqua e del gas.”


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