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Il contribuente, al quale sia stato notificato
l´avviso di accertamento, non preceduto dall´invito di cui all´articolo
precedente, può formulare, anteriormente all´impugnazione dell´atto dinanzi
alla Commissione Tributaria Provinciale, istanza in carta libera
(a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno o consegnandola direttamente
all'ufficio comunale) di accertamento con adesione, indicando il proprio
recapito anche telefonico. Il contribuente deve presentare istanza in un
esemplare per ogni atto di imposizione notificato. L´impugnazione dell´avviso
comporta rinuncia all´istanza di definizione.
La presentazione
dell´istanza produce l´effetto di sospendere, per un periodo di 90 giorni
dalla data di presentazione dell´istanza, sia i termini per l´impugnazione
sia quelli del pagamento del tributo. Entro 15 giorni dalla ricezione
dell´istanza di definizione, l´Ufficio formula l´invito a comparire.
La
mancata comparizione del contribuente nel giorno indicato con l´invito,
comporta rinuncia alla definizione dell´accertamento con adesione.
Eventuali, motivate richieste di differimento avanzate dal contribuente in
ordine alla data di comparizione indicata nell´invito, saranno prese in
considerazione solo se avanzate entro tale data.
Delle operazioni compiute, delle comunicazioni effettuate, dell´eventuale mancata
comparizione dell´interessato e dell´esito negativo del concordato,
viene dato atto in un succinto verbale da parte del responsabile del tributo
o suo delegato.
A seguito del contraddittorio, ove l´accertamento
venga concordato con il contribuente, l´ufficio redige in duplice
esemplare atto di accertamento con adesione, che va sottoscritto dal
contribuente o dal suo procuratore e dal funzionario responsabile I.C.I.
o suo delegato. Nell´atto di definizione vanno indicati gli elementi e la
motivazione su cui la definizione si fonda, anche con richiamo alla
documentazione in atti, nonché la liquidazione del tributo o del maggior
tributo, delle sanzioni e degli interessi, dovuti in conseguenza della
definizione.
La definizione si perfeziona con il versamento delle
somme dovute entro 20 giorni dalla redazione dell´atto di accertamento
con adesione, e con le modalità indicate nell´atto stesso.
Entro 10 giorni dal versamento dell´intero importo, il contribuente fa
pervenire all´Ufficio comunale la quietanza dell´eseguito pagamento.
L´ufficio,
a seguito del ricevimento di tale quietanza, rilascia al contribuente
l´esemplare dell´atto di accertamento con adesione allo stesso destinato.
Il contribuente che ha aderito all´accertamento,può richiedere con apposita
istanza o con lo stesso atto di accettazione un pagamento rateale con un
massimo di otto rate trimestrali di pari importo, previo versamento della
prima rata entro 20 giorni dalla redazione dell´atto elevabile a 12 se
l´importo supera Euro 51.645,69.
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