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Mar 22 Maggio 2012
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La città Richiedere un accertamento con adesione
 
 

Il contribuente, al quale sia stato notificato l´avviso di accertamento, non preceduto dall´invito di cui all´articolo precedente, può formulare, anteriormente all´impugnazione dell´atto dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale, istanza in carta libera (a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno o consegnandola direttamente all'ufficio comunale) di accertamento con adesione, indicando il proprio recapito anche telefonico. Il contribuente deve presentare istanza in un esemplare per ogni atto di imposizione notificato. L´impugnazione dell´avviso comporta rinuncia all´istanza di definizione.

La presentazione dell´istanza produce l´effetto di sospendere, per un periodo di 90 giorni dalla data di presentazione dell´istanza, sia i termini per l´impugnazione sia quelli del pagamento del tributo. Entro 15 giorni dalla ricezione dell´istanza di definizione, l´Ufficio formula l´invito a comparire.

La mancata comparizione del contribuente nel giorno indicato con l´invito, comporta rinuncia alla definizione dell´accertamento con adesione.

Eventuali, motivate richieste di differimento avanzate dal contribuente in ordine alla data di comparizione indicata nell´invito, saranno prese in considerazione solo se avanzate entro tale data.

Delle operazioni compiute, delle comunicazioni effettuate, dell´eventuale mancata comparizione dell´interessato e dell´esito negativo del concordato, viene dato atto in un succinto verbale da parte del responsabile del tributo o suo delegato.

A seguito del contraddittorio, ove l´accertamento venga concordato con il contribuente, l´ufficio redige in duplice esemplare atto di accertamento con adesione, che va sottoscritto dal contribuente o dal suo procuratore e dal funzionario responsabile I.C.I. o suo delegato. Nell´atto di definizione vanno indicati gli elementi e la motivazione su cui la definizione si fonda, anche con richiamo alla documentazione in atti, nonché la liquidazione del tributo o del maggior tributo, delle sanzioni e degli interessi, dovuti in conseguenza della definizione.

La definizione si perfeziona con il versamento delle somme dovute entro 20 giorni dalla redazione dell´atto di accertamento con adesione, e con le modalità indicate nell´atto stesso.

Entro 10 giorni dal versamento dell´intero importo, il contribuente fa pervenire all´Ufficio comunale la quietanza dell´eseguito pagamento. L´ufficio, a seguito del ricevimento di tale quietanza, rilascia al contribuente l´esemplare dell´atto di accertamento con adesione allo stesso destinato.

Il contribuente che ha aderito all´accertamento,può richiedere con apposita istanza o con lo stesso atto di accettazione un pagamento rateale con un massimo di otto rate trimestrali di pari importo, previo versamento della prima rata entro 20 giorni dalla redazione dell´atto elevabile a 12 se l´importo supera Euro 51.645,69.

 
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