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“ Assegno di maternita'” art.66 legge 448/98 e successive
modifiche. |
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| Modalità: |
E’ concesso a madri non lavoratrici
cittadine italiane , comunitarie, extracomunitarie con carta
di soggiorno, residenti nel Comune, entro sei mesi dalla data
di nascita del figlio.
La domanda, corredata dall’attestazione
ISEE relativa all’ultima dichiarazione dei redditi del
nucleo familiare, viene presentata dalla madre all’Ufficio
Servizi Sociali del Comune; l’assegno viene liquidato
dall’INPS.
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